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Statuto di "Socialismo è libertà"
Art.1 - E' costituita
un'Associazione politico-culturale denominata "Socialismo è libertà".
Art.2 - L'Associazione, senza fini di lucro, autonoma da qualsiasi
partito, è aperta a tutti coloro che ne condividono lo scopo sociale. Essa
opera in condizione di completa indipendenza, può collaborare con altre
Associazioni, ma conferisce la rappresentanza esclusivamente ai propri
organismi.
Gli associati godono della totale autonomia e l'essere membri
dell'Associazione non comporta alcuna limitazione salvo quella, del tutto
volontaria, di ordine politico e culturale, liberamente assunta con
l'accettazione del presente Statuto.
Art.3 - L'Associazione ha per scopo quello di promuovere il dibattito
tra i vari filoni della cultura laica e socialista nella sinistra al fine
di concorrere, con un proprio autonomo contributo, al dibattito politico
rivolto all'elaborazione di un progetto riformista aggregante dei
socialisti e laici,per riaffermare la modernità della tradizione e della
cultura socialista e laica; per l'evoluzione della società italiana e la
sua piena integrazione in Europa; per attrezzare il sistema politico
nazionale alla sfida europea; per sostenere lo sviluppo produttivo; il
progresso e la solidarietà sociale; per estendere e garantire le libertà
individuali e collettive nel quadro di uno Stato di diritto efficiente e
moderno.
L'Associazione si impegna a svolgere ogni iniziativa per diffondere la
conoscenza del suo impegno culturale e degli scopi che si prefigge,
facendo si che le elaborazioni sociali e culturali prodotte anche con il
concorso dei protagonisti sociali riformisti, possano servire alla
definizione di una moderna sinistra di governo.
Art.4 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Comitato
Direttivo, il Coordinamento per il Progetto; il Collegio dei Revisori.
Tutte le cariche sono gratuite. L'esercizio delle cariche sociali non
costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro.
Art.5 - L'Assemblea è composta, nella fase costituente, dai Soci
Fondatori; successivamente l'Assemblea è composta dai membri del Comitato
Direttivo e dai delegati eletti dalle diverse realtà regionali in
proporzione agli iscritti per territorio.
Il numero dei delegati e le modalità di elezione, nonché le modalità di
convocazione dell'Assemblea stessa saranno definite con apposito
regolamento a cura del Coordinamento per il Progetto.
Art.6 - L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno per
discutere e deliberare sul programma e sulle relative iniziative per
realizzare il proprio progetto politico.
L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta di un
terzo dei Soci o su richiesta dei due terzi se costituita con soci
delegati.
Art.7 - L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi
diritto.
Le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza semplice dei
presenti.
Non sono ammessi voti per corrispondenza: le deleghe sono consentite tra
soci con le modalità che saranno fissate dal Coordinamento per il
Progetto.
Il Presidente dell'Assemblea scelto dai partecipanti nomina il segretario
che redigerà il verbale della riunione.
Art.8 - Il Tesoriere, eletto dal "Coordinamento per il Progetto" tra i
Soci, tiene il conto economico dell'Associazione, sulla base delle
direttive impartitegli dal Direttivo stesso, curando la riscossione delle
quote associative, e predispone il bilancio dell'Associazione. La carica
di Tesoriere è gratuita. Al Tesoriere spetta la firma di tutte le
operazioni presso Banche, Casse di Risparmio o altri Istituti di Credito,
Tesorerie ed Uffici Postali ove siano versate le somme e i valori a
disposizione dell'Associazione con la facoltà di incassare e rilasciare
quietanza per qualsiasi credito o rimanenza di pertinenza sociale.
Il bilancio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro due mesi
dalla data di chiusura dell'esercizio annuale sarà presentato per
l'approvazione al Comitato Direttivo.
Art.9 - Nelle Province e nelle Regioni si costituiranno, previa decisione
del Coordinamento Nazionale, associazioni territoriali.
Tali Associazioni godranno della piena autonomia organizzativa e
finanziaria e potranno promuovere tutte le iniziative che riterranno utili
per conseguire gli scopi indicati nel presente Statuto.
Art.10 - Possono essere Soci tutti coloro che accettano il presente
Statuto, condividono lo scopo sociale e sono in regola con le quote
associative. L'Adesione all'Associazione avviene in forma individuale o
collettiva. Il voto è personale e viene esercitato dal socio in via
diretta o attraverso forme delegate ad altri soci.
Gli organi dell'Associazione, previsti con gli articoli successivi,
dovranno valutare le condizioni in base alle quali si potrebbe porre, in
seguito, l'eventuale incompatibilità tra l'appartenenza all'Associazione e
l'impegno del singolo socio in altri soggetti collettivi.
Art.11- Per i primi tre mesi di avvio dell'Associazione la domanda di
adesione deve essere inoltrata al Coordinamento Nazionale con
l'indicazione dei dati anagrafici del nuovo Socio.
Il Coordinamento decide a maggioranza sull'ammissione con voto
inappellabile e non motivato.
Con la progressiva costituzione delle Associazioni Territoriali l'adesione
all'Associazione avviene direttamente con il Coordinamento Regionale o
Provinciale.
In questi casi il rapporto associativo viene riconosciuto dal
Coordinamento Nazionale purchè i responsabili dell'Associazione
direttamente interessata trasmettano a tale Coordinamento i dati relativi
al Socio. Nel caso del tesseramento provinciale i dati della persona
iscritta debbono essere trasmessi anche al Coordinamento Regionale.
Nei casi di adesione diretta al Coordinamento Nazionale, saranno trasmessi
all'Associazione competente per territorio i dati relativi ai nuovi soci.
Art.12 - La qualifica di Socio si perde per dimissioni o comportamenti
contrari allo scopo sociale o ritenuti inaccettabili dal Coordinamento
Nazionale,che in tal caso decide con maggioranza non inferiore ai due
terzi dei suoi membri l'esplulsione del Socio o la sua sospensione per un
periodo di tempo commisurato alla gravità dei fatti commessi e comunque
non superiori a mesi tre.
Il Coordinamento Nazionale può altresì decidere - con il voto dei due
terzi dei soci delegati - il commissariamento o scioglimento di una o più
Associazioni Regionali o territoriali quando: assumano decisioni contrarie
agli scopi ed alle norme del presente Statuto; compiano atti lesivi alla
dignità, alle finalità costitutive e ai progetti dell'Associazione.
Art.13 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato
dall'Assemblea dei Soci per impossibilità a conseguire gli scopi sociali o
per averli già realizzati. Il voto è valido a maggioranza semplice dei
Soci o con il voto dei due terzi se Soci delegati.
Lo scioglimento dell'Associazione Nazionale comporta analogo scioglimento
di tutte quelle costituite nei territori.
In tal caso l'Assemblea nominerà un liquidatore sulla devoluzione del
patrimonio.
Art.14- L'Associazione è diretta dal Coordinamento per il Progetto
composto da un minimo di 15 ad un massimo di 21 membri.
Il Coordinamento dura in carica due anni ed è rieleggibile dall'Assemblea.
Il primo Coordinamento è eletto tra i Soci Fondatori in occasione della
loro prima Assemblea (costitutiva).
Fino alla prima Assemblea costitutiva la funzione di Coordinamento è
assunta dai sottoscrittori dell'Atto Costitutivo.Il primo Coordinamento
può decidere di proporre all'Assemblea dei Soci la costituzione di un
Comitato Direttivo di numero di componenti sufficientemente
rappresentativo delle Associazioni territoriali.
La composizione e le funzioni di detto Direttivo saranno definite ed
approvate dall'Assemblea dei Soci su proposta del Coordinamento Nazionale.
Il primo Coordinamento elegge al suo interno il Presidente
dell'Associazione che la rappresenta di fronte ai terzi, in giudizio o
anche in sede amministrativa.
Salvo quanto previsto dall'Art.11, le decisioni del Coordinamento sono
valide con il voto a maggioranza dei suoi membri.
Il Coordinamento può,con semplice delibera,nominare procuratori speciali
per singoli atti o categorie di atti.
Il Coordinamento elegge tre revisori dei conti e due supplenti ai quali è
affidato il compito di verificare la tenuta dei libri contabili ed il
bilancio annuale.
Art.15 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote
associative, dalle donazioni e lasciti che dovessero essere effettuati in
suo favore, nonché da contributi di soggetti privati e da ogni altro
contributo conseguito nel rispetto della normativa vigente per il
perseguimento ed il supporto dell'attività associativa.
Art.16 - Le controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione e i
Soci, ovvero tra i Soci stessi saranno devolute ad un collegio arbitrale
composto da tre membri che giudicheranno ex bono et equo come amichevoli
compositori e senza formalità di procedura. Ogni parte in causa nomina il
suo rappresentante in seno al Collegio. Il terzo sarà scelto di comune
accordo.
Art.17 - Per quanto non previsto e regolato dal presente Statuto valgono
le disposizioni in materia del Codice Civile.
Art.18 - Il presente Statuto può essere modificato con decisione a
maggioranza semplice dell'Assemblea dei Soci, oppure nei casi in cui sono
rappresentati da loro delegati eletti, con la maggioranza dei due terzi.
NORMA TRANSITORIA
I sottoscrittori del presente atto costitutivo predispongono l'Albo dei
Soci Fondatori che resterà aperto alle adesioni per i trenta giorni
successivi alla stipula dell'Atto Costitutivo stesso.
Si diventa Soci Fondatori mediante la sottoscrizione della scheda di
adesione predisposta ed il contestuale versamento della quota di Euro 150
cadauno.
Le schede dei Soci Fondatori, dopo trenta giorni dalla data del presente
Atto Costitutivo,saranno allegate al Libro Soci e formeranno l'Albo dei
Soci Fondatori che sarà custodito a cura del Coordinamento che sarà
eletto.
Tutti gli iscritti all'Albo dei Soci Fondatori, quale che sia il momento
della loro adesione, purchè avvenga entro i termini fissati dal comma
precedente, hanno parità di diritti e sono titolari della elezione del
primo Coordinamento secondo quanto previsto all'Art.14 del presente
Statuto.
Il Coordinamento appena eletto assumerà tutte le funzioni previste dallo
Statuto e deciderà le quote associative per tutti i nuovi aderenti.
"Socialismo è libertà" è stata costituita in Roma, con atto
notarile, il 17 gennaio 2003, da:
Salvatore Abruzzese, Mario Artali, Francesco Barra, Franco Benaglia,Felice
Borgoglio, Leone Delfino,Guglielmo Loy,Roberto Spano,Silvano Veronese.
I sottoscrittori
dell'Atto -a norma di Statuto e sotto la presidenza di Rino Formica-
esercitano le funzioni di Coordinamento transitorio.
Va in statuto
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